SismaBonus
Per le spese di messa in sicurezza antisismica degli edifici residenziali e produttivi situati nelle zone a rischio sismico 1,2 e 3, effettuate fino al 31 dicembre 2021, è riconosciuta una detrazione fiscale Irpef o Ires ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Le percentuali di detrazione variano in base ai risultati raggiunti: nelle singole unità immobiliari si parte dal 50% e si può arrivare al 70% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore e all’80% se l’intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori. Il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a 96mila euro. Nei condomìni si parte sempre dal 50% e si può raggiungere il 75% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore e l’85% se l’intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori. In questo caso, il l tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a 96mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I condòmini beneficiari possono optare per la cessione del credito corrispondente alla spettante quota di detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, tranne che alle banche o ad altri intermediari finanziari.
Come si valuta il miglioramento antisismico
Per calcolare il miglioramento antisismico generato da un intervento di messa in sicurezza è necessario basarsi sulle Linee guida per la classificazione sismica degli edifici (DM 28 febbraio 2017) strumento attuativo del Sismabonus che introduce 8 classi di rischio sismico: da A+ (meno rischio), ad A, B, C, D, E, F e G (più rischio).
Le spese agevolate con il Sismabonus
Oltre ai lavori, nelle spese agevolate vanno considerate anche la classificazione e la verifica sismica degli immobili, la progettazione degli interventi, le perizie e i costi delle pratiche. Durante il primo confronto sul disegno di legge di Bilancio 2018 si era ipotizzato di rendere agevolabili la classificazione e la verifica sismica non seguita dall’intervento di adeguamento o miglioramento antisismico. Questo avrebbe consentito una conoscenza approfondita del patrimonio edilizio italiano a avrebbe fatto da apripista all’adozione del fascicolo del fabbricato. Nel testo della bozza non c’è però nessuna disposizione a riguardo.
Acquisto di case antisismiche in zona 1
Nelle zone a rischio sismico 1 è incentivato l’acquisto di immobili situati in edifici demoliti e ricostruiti (anche con ampliamento) da un’impresa di costruzione che deve poi cederli entro diciotto mesi. L’acquirente può ottenere una detrazione sul prezzo di vendita del 75% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore o dell’85% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori. Il tetto di spesa incentivabile è fissato a 96mila euro, quindi se l’intervento può far accedere alla detrazione massima dell’85%, l’acquirente ottiene un bonus pari a 81.600 euro. Anche in questo caso si può scegliere se usufruire della detrazione o se cedere il credito di imposta corrispondente all’impresa che ha realizzato i lavori o ad altri soggetti privati, tranne che ad istituti di credito e intermediari finanziari.